La Costituzione
Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo I
Il Parlamento
Sezione II
La formazione delle leggi
Articolo 75
E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
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Domenica 17 Aprile - Referendum abrogativo per proporre l'abrogazione della norma che concede di protrarre le concessioni per estrarre idrocarburientro 12 miglia nautiche dalla costa italiana sino all'esaurimento della vita utile dei rispettivi giacimenti.
Se il referendum approverà l'abrogazione, le concessioni giungeranno
alla scadenza prevista senza poter essere rinnovate ulteriormente. info
Andiamo a votare. Se non altro per rispetto verso l'istituto del referendum e per testimoniare la nostra partecipazione democratica attiva ad una classe politica che ci vuole sempre più esclusi dalla gestione del potere.
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